CSEN Emilia Romagna

A+ A A-

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa Featured

  • dimensioni caratteri decrease font size decrease font size increase font size increase font size
  • Stampa
  • Email
vota questo articolo
(0 voti)

Come è noto, l'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015 ha sancito l'applicazione necessaria della disciplina del lavoro subordinato in relazione "ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".

Il successivo comma 2, alla lettera d), ha escluso da tale disciplina le "collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'afficolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

A seguito di un'istanza di interpello avanzata dal CONI, il Ministero del Lavoro ha ritenuto — con il documento che si allega alla presente (Interpello n. 6/2016) - che siano sottratte all'applicazione necessaria della disciplina del lavoro subordinato anche le collaborazioni sportive rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Ciò premesso, d'intesa con l' Avv. Francesco Soro e l'Area Affari Legislativi, Istituzionali e Attività di Presidenza, evidenzio che l'esplicito riferimento alle "collaborazioni sportive" contenuto nell'interpello è idoneo a chiarire come per collaborazioni sportive vadano intese quelle qualificate come tali già in passato dal Legislatore, ovverosia tanto quelle dirette all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, quanto quelle di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, svolte in funzione dell'attività sportiva.

Il Ministero, infatti, perviene a tale conclusione in forza di una lettura sistematica dell'art. 67, lettera m) del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell'art. 35, comma 6, della L. 14/2009, nonché della finalità che il Legislatore ha inteso perseguire, favorendo lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche.

Cordiali saluti.

Roberto Fabbricini

Segretario Generale CONI

VEDI ALLEGATO PER IL TESTO COMPLETO

blue green orange red

© 2011 CSEN Emilia Romagna - via Leandro Alberti, 76 - Bologna - Tel. 051 18899737

Login

Log in to your account or

Registrati

Registrazione utente
or Annulla