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Come è noto, l'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015 ha sancito l'applicazione necessaria della disciplina del lavoro subordinato in relazione "ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".

Il successivo comma 2, alla lettera d), ha escluso da tale disciplina le "collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'afficolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

A seguito di un'istanza di interpello avanzata dal CONI, il Ministero del Lavoro ha ritenuto — con il documento che si allega alla presente (Interpello n. 6/2016) - che siano sottratte all'applicazione necessaria della disciplina del lavoro subordinato anche le collaborazioni sportive rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Ciò premesso, d'intesa con l' Avv. Francesco Soro e l'Area Affari Legislativi, Istituzionali e Attività di Presidenza, evidenzio che l'esplicito riferimento alle "collaborazioni sportive" contenuto nell'interpello è idoneo a chiarire come per collaborazioni sportive vadano intese quelle qualificate come tali già in passato dal Legislatore, ovverosia tanto quelle dirette all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, quanto quelle di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, svolte in funzione dell'attività sportiva.

Il Ministero, infatti, perviene a tale conclusione in forza di una lettura sistematica dell'art. 67, lettera m) del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell'art. 35, comma 6, della L. 14/2009, nonché della finalità che il Legislatore ha inteso perseguire, favorendo lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche.

Cordiali saluti.

Roberto Fabbricini

Segretario Generale CONI

VEDI ALLEGATO PER IL TESTO COMPLETO

 Obbligo di prevenzione incendi

Decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 2012, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 concernente la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
Palestre e centri sportivi: sopra i 200 m2 scattano gli obblighi di prevenzione incendi
•Con il nuovo regolamento di prevenzione incendi (DPR 151/2011) sono state incluse anche alcune attività sportive che non rientravano tra gli impianti sportivi (già soggetti al pari dei locali di pubblico spettacolo agli obblighi di prevenzione incendi). Infatti, il DPR 151/2011, nella tabella delle attività soggette agli obblighi include, al punto 65: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

A seguito del DPR 151, quindi, la situazione è la seguente:
- al di sotto delle 100 persone e sotto i 200 m2, non sono previsti obblighi di presentazione della SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA di INIZIO ATTIVITA’) o di documentazione, ma la sicurezza antincendio deve essere valutata lo stesso e devono essere adottate le misure di sicurezza che derivano dalla valutazione del rischio;
- sopra le 100 persone e oltre 200 m2, i locali rientrano nella categoria B. Pertanto, entro la stessa data del 6 ottobre 2012 i titolari dei locali dovranno aver ricevuto l’approvazione del progetto dai VVF e presentato la SCIA antincendio;
- sopra le 200 persone presenti questi locali sono in categoria C. Pertanto, trattandosi di attività che non erano presenti nel precedente elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i titolari devono acquisire il parere favorevole sul progetto e presentare la SCIA entro il 6 ottobre del 2012. A tale richiesta far seguito certamente un sopralluogo per il CPI.

A cura di CSEN COMITATO PROVINCIALE DI CATANZARO
DOTT. FRANCESCO DE NARDO – DOTT.SSA LUCIANA TOTO

in allegato il nostro piccolo compedio di fiscalità a cura del Commercialista Dott. S. Monti e del Fiscalista Avv. P. Rendina.

In questo numero si parla di REA EAS IVA e soprattutto una bellissima dissertazione sui "trust supporters" di esperienza anglosassone.

VEDI ALLEGATO

ISCRIZIONE AL REA PER LE ASD

Le associazione sportive che svolgono anche attività commerciale sono obbligate all’iscrizione al Rea entro 30 giorni dall’inizio dell’attività commerciale. Per  le associazioni che non hanno ancora provveduto all’iscrizione, in sede di eventuali segnalazioni fatte alla CCIAA dall’Inps o dall’Agenzia delle Entrate, verrà avviata d’ufficio la procedura di iscrizione.

 

EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS: DETRAZIONE CONFERMATA PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

 

Gli enti non commerciali, i titolari di reddito di impresa e le persone fisiche possono detrarre dall’imposta, le erogazione liberali fatte in favore delle Onlus così come previsto dagli articoli 15, 100 e 147 del TUIR.

A TUTTE LE AFFILIATE

Il 6.04.2014 entra in vigore IL DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n.39  in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051) (GU n.68 del 22-3-2014 )

Fra le altre norme l'Art.2 di detto Decreto introducendo l'art. 25 bis del D.p.r. 14/11/2002 n. 313 (Testi Unico Casellario Giudiziario) prevede che  intenda impiegare al lavoro una  persona  per  lo svolgimento  di  attivita' professionali  o  attivita'  volontarie organizzate  che  comportino contatti diretti  e  regolari  con minori,  al  fine  di  verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati  di  cui  agli  articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni  interdittive  all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori deve preventivamente richiedere il certificato del casellario penale (e carichi pendenti).

In tal senso bisogna ritenere che siano interessati alla novella legislativa tutti i soggetti operanti nel terzo settore (ASD, SSD, APS, ONLUS etc) che svolgono attività che importino un contatto con i minori tramite dipendenti o volontari (quindi anche istruttori, tecnici di ASD anche se percipeinti compensi di cui all'art 67 1 comma Lettera m TUIR).

Sarà pertanto necessario che i legali rappresentanti di tutti i sodalizi - nessuno escluso- formulino la richiesta del certificato ai propri collaboratori che operano con minorenni.

Pesanti le sanzioni per chi non si adegua dal 6 di Aprile : il legale rappr.te sarà infatti passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00

 

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