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DECRETO LEGISLATIVO MINORI 4 marzo 2014 Featured

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A TUTTE LE AFFILIATE

Il 6.04.2014 entra in vigore IL DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n.39  in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051) (GU n.68 del 22-3-2014 )

Fra le altre norme l'Art.2 di detto Decreto introducendo l'art. 25 bis del D.p.r. 14/11/2002 n. 313 (Testi Unico Casellario Giudiziario) prevede che  intenda impiegare al lavoro una  persona  per  lo svolgimento  di  attivita' professionali  o  attivita'  volontarie organizzate  che  comportino contatti diretti  e  regolari  con minori,  al  fine  di  verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati  di  cui  agli  articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni  interdittive  all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori deve preventivamente richiedere il certificato del casellario penale (e carichi pendenti).

In tal senso bisogna ritenere che siano interessati alla novella legislativa tutti i soggetti operanti nel terzo settore (ASD, SSD, APS, ONLUS etc) che svolgono attività che importino un contatto con i minori tramite dipendenti o volontari (quindi anche istruttori, tecnici di ASD anche se percipeinti compensi di cui all'art 67 1 comma Lettera m TUIR).

Sarà pertanto necessario che i legali rappresentanti di tutti i sodalizi - nessuno escluso- formulino la richiesta del certificato ai propri collaboratori che operano con minorenni.

Pesanti le sanzioni per chi non si adegua dal 6 di Aprile : il legale rappr.te sarà infatti passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00

 

 

ESTRATTO DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39

     Art. 2

Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre

2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro   1. Nel decreto del

Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313, dopo l'articolo

25 e' inserito il seguente:

 

                            «Art. 25-bis

Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore  di

lavoro

 

  1.  Il  certificato  penale  del  casellario  giudiziale   di   cui

all'articolo 25  deve  essere  richiesto  dal  soggetto  che  intenda impiegare al lavoro una  persona  per  lo  svolgimento  di  attivita'professionali  o  attivita'  volontarie  organizzate  che  comportino contatti diretti  e  regolari  con  minori,  al  fine  di  verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati  di  cui  agli  articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni  interdittive  all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.».

 

  2.  Il  datore  di  lavoro  che  non  adempie  all'obbligo  di  cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  14 novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

 

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