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Come è noto, l'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015 ha sancito l'applicazione necessaria della disciplina del lavoro subordinato in relazione "ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".

Il successivo comma 2, alla lettera d), ha escluso da tale disciplina le "collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'afficolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

A seguito di un'istanza di interpello avanzata dal CONI, il Ministero del Lavoro ha ritenuto — con il documento che si allega alla presente (Interpello n. 6/2016) - che siano sottratte all'applicazione necessaria della disciplina del lavoro subordinato anche le collaborazioni sportive rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Ciò premesso, d'intesa con l' Avv. Francesco Soro e l'Area Affari Legislativi, Istituzionali e Attività di Presidenza, evidenzio che l'esplicito riferimento alle "collaborazioni sportive" contenuto nell'interpello è idoneo a chiarire come per collaborazioni sportive vadano intese quelle qualificate come tali già in passato dal Legislatore, ovverosia tanto quelle dirette all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, quanto quelle di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, svolte in funzione dell'attività sportiva.

Il Ministero, infatti, perviene a tale conclusione in forza di una lettura sistematica dell'art. 67, lettera m) del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell'art. 35, comma 6, della L. 14/2009, nonché della finalità che il Legislatore ha inteso perseguire, favorendo lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche.

Cordiali saluti.

Roberto Fabbricini

Segretario Generale CONI

VEDI ALLEGATO PER IL TESTO COMPLETO

E' stato pubblicato il Decreto firmato l’8 agosto u.s. dal Ministro della Salute a mezzo del quale si approvano le “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”.

L’art. 42-bis del D.L. n. 69/2013 (c.d. “Decreto del Fare”) – convertito dalla L. n. 98/2013 – aveva infatti disposto che gli esami clinici e gli accertamenti da compiere per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica avrebbero dovuto conformarsi a delle linee guida ministeriali che sono giunte esattamente ad un anno di distanza.

Il D.M. dispone che detti certificati possano essere rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta (relativamente ai propri assistiti), dagli specialisti in medicina dello sport e dai medici della Federazione Medico Sportivo Italiana.

Ai fini del rilascio del certificato con validità annuale, oltre all’anamnesi ed esame obiettivo completo di misurazione della pressione arteriosa, è necessario in ogni caso avere effettuato un elettrocardiogramma a riposo almeno una volta nella vita. Va effettuato comunque con cadenza annuale un elettrocardiogramma basale in caso di superamento dei 60 anni di età ed in presenza di altri fattori di rischio cardiovascolare così come, indipendentemente dall’età, in caso di patologie croniche conclamate comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

I medici sono tenuti a conservare copia dei referti e di tutte le indagini diagnostiche eseguite in conformità alle vigenti disposizioni.

Si rileva da ultimo, ma non certo per importanza, che il provvedimento riporta la stessa definizione di attività sportiva non agonistica (e di necessità di certificazione) già presente nel D.M. 18/02/1981 e nel D.M. 24/04/2013. è, dunque, definita come tale l’attività di coloro che svolgono attività organizzate da associazioni e società sportive riconosciute dal CONI che non siano considerati atleti agonisti. Ferma la specifica certificazione richiesta per attività ad elevato impatto cardiovascolare, tale enunciazione sembra lasciare poco margine al riconoscimento di attività ludico-motorie.

 

in allegato le linee guida del Ministero della Salute Agosto 2014

Ricordiamoci che le qualifiche dei tecnici oltre che importante dal punto di vista civilistico sono fondamentali quando parliamo dei rimborsi spese detti dei "7.500,00 euro"

vedi file allegati

ONU riconosce l'autonomia dello sport

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha accolto con favore il riconoscimento storico da parte delle Nazioni Unite della autonomia del CIO e dello sport.
Il riconoscimento arriva in una risoluzione adottata all'unanimità in occasione della 69ª Sessione ordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) a New York.
Il documento afferma che l'Assemblea Generale "sostiene l'indipendenza e l'autonomia dello sport e la missione del CIO alla guida del Movimento Olimpico".
La risoluzione riconosce lo sport quale strumento per promuovere l'istruzione, la salute, lo sviluppo e la pace, mettendo in evidenza l'importante ruolo del CIO e del Movimento Olimpico nel raggiungimento di questi obiettivi. Riconosce inoltre "che i grandi eventi sportivi internazionali dovrebbero essere organizzati in uno spirito di pace, di comprensione reciproca, di amicizia, tolleranza e senza ammettere discriminazioni di alcun tipo e che l'unificazione e la natura conciliativa di tali eventi devono essere rispettate".

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