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 Obbligo di prevenzione incendi

Decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 2012, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151 concernente la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
Palestre e centri sportivi: sopra i 200 m2 scattano gli obblighi di prevenzione incendi
•Con il nuovo regolamento di prevenzione incendi (DPR 151/2011) sono state incluse anche alcune attività sportive che non rientravano tra gli impianti sportivi (già soggetti al pari dei locali di pubblico spettacolo agli obblighi di prevenzione incendi). Infatti, il DPR 151/2011, nella tabella delle attività soggette agli obblighi include, al punto 65: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

A seguito del DPR 151, quindi, la situazione è la seguente:
- al di sotto delle 100 persone e sotto i 200 m2, non sono previsti obblighi di presentazione della SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA di INIZIO ATTIVITA’) o di documentazione, ma la sicurezza antincendio deve essere valutata lo stesso e devono essere adottate le misure di sicurezza che derivano dalla valutazione del rischio;
- sopra le 100 persone e oltre 200 m2, i locali rientrano nella categoria B. Pertanto, entro la stessa data del 6 ottobre 2012 i titolari dei locali dovranno aver ricevuto l’approvazione del progetto dai VVF e presentato la SCIA antincendio;
- sopra le 200 persone presenti questi locali sono in categoria C. Pertanto, trattandosi di attività che non erano presenti nel precedente elenco di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i titolari devono acquisire il parere favorevole sul progetto e presentare la SCIA entro il 6 ottobre del 2012. A tale richiesta far seguito certamente un sopralluogo per il CPI.

A cura di CSEN COMITATO PROVINCIALE DI CATANZARO
DOTT. FRANCESCO DE NARDO – DOTT.SSA LUCIANA TOTO

   

Francesco De Nardo

18 febbraio alle ore 10:24

 

   

LA GESTIONE DEI BAR DA PARTE DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI
Normativa di riferimento: l'art. 148 del T.U.I.R. – ai fini delle imposte dirette – e l’art. 4, del d.p.r. n. 633/1972 – ai fini IVA.
Andiamo con ordine.
Occorre innanzitutto distinguere l’attività somministrazione di alimenti e bevande (bar) dall’attività di somministrazione di pasti; per la distinzione è di aiuto la normativa regionale, che la definisce come segue: “la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio”.
In pratica, deve trattarsi della sola vendita e somministrazione all’interno dei locali di qualsiasi tipo di alimenti e bevande, compresa la sporzionatura e somministrazione di pietanze già pronte e/o precotte, anche mediante l’uso di forni elettrici, microonde o piastre per il riscaldamento degli alimenti; è consentita, a richiesta del cliente e in modo estemporaneo, la farcitura di panini con prodotti già pronti; è esclusa qualsiasi attività di preparazione o produzione in loco di alimenti; ad esempio, si tratta della vendita dei seguenti prodotti:
alimenti già pronti - prodotti da bar - alimenti precotti - bibite
vendita e somministrazione di prodotti preparati altrove.
Al contrario, per somministrazione di pasti si intende la trasformazione e manipolazione di prodotti elementari in pietanze (vedasi la C.M. 25 del 03/08/1979, per la definizione dell’attività di ristorazione). La differenziazione è di particolare importanza poiché, mentre per l’attività di bar (somministrazione di alimenti e bevande) è previsto un regime agevolato a favore (esclusivamente!) delle associazioni di promozione sociale in possesso di particolari requisiti, l’attività di ristorante (somministrazione di pasti) è sempre da considerarsi di natura commerciale, da qualunque soggetto venga esercitata.
Infatti, la normativa è diversa tra quanto previsto per il settore della promozione sociale (oggetto di una particolare agevolazione) e quanto previsto per tutti gli altri enti non commerciali, comprese le associazioni sportive dilettantistiche.
Solo per i circoli aderenti ad associazioni nazionali di promozione sociale, riconosciute dal Ministero dell’Interno, infatti, la somministrazione di alimenti e bevande non costituisce attività commerciale in presenza di una serie di requisiti, di cui daremo conto nel prosieguo del presente intervento; ciò in base al disposto dell’art. 148, co. 5 del T.U.I.R. e del corrispondente art. 4, co. 6 del decreto IVA.: Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
 
Per la generalità degli enti non commerciali comprese le associazioni sportive dilettantistiche - al contrario - la somministrazione di alimenti e bevande rappresenta ex lege attività commerciale.
In riferimento al riconoscimento delle associazioni di promozione sociale (APS), occorre ulteriormente distinguere, nell’ambito delle APS costituite ai sensi della L. 383/2000, tra quelle con riconoscimento regionale (iscritte nell’apposito registro con articolazione provinciale) e quelle con riconoscimento nazionale, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definite quindi:
- APS con riconoscimento su base regionale;
- APS con riconoscimento su base nazionale, mediante il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Entrambe le tipologie sono APS, ma nessuno dei due riconoscimenti è idoneo ai fini dell’agevolazione fiscale in oggetto: occorre infatti, che le finalità sociali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, come previsto dalla norma sopra indicata.
Il riconoscimento del Ministero dell’Interno rilasciato a favore dell’organizzazione a carattere nazionale, opera “a cascata”, ovvero è efficace anche nei confronti delle sedi periferiche e circoli in possesso dei requisiti di legge a essa affiliati.

Pertanto , Solo per i circoli aderenti ad Associazioni Nazionali di Promozione Sociale, riconosciute dal Ministero dell’Interno , la somministrazione di alimenti e bevande non costituisce attività commerciale (MA SOLO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI, PRECOTTI E SIMILARI). NON SI PUO' FARE (defiscalizzare) RISTORAZIONE VERA E PROPRIA............

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